I lavoratori dipendenti, assunti entro il 29 luglio 2011 e in possesso dei requisiti previsti dall'art.2 della legge 30 dicembre 2010, n.238, appartenenti alle categorie individuate dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanza del 3 giugno 2011, che intendano fruire del beneficio fiscale previsto dall'art.3 della legge n.238 cit. in sede di applicazione delle ritenute, devono presentare entro il 29 ottobre 2011 al proprio datore di lavoro richiesta scritta ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali connessi al loro rientro in Italia.
L’agevolazione fiscale è rivolta ai cittadini dell’Unione europea nati dopo il 1° gennaio 1969 che siano assunti o avviino un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio nonché la propria residenza entro 3 mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività e che al 20 gennaio 2009: risultino in possesso di un diploma di laurea, abbiano risieduto
continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e negli ultimi due o più anni abbiano risieduto fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia, svolgendovi continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa, oppure conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Ricordiamo, a tal fine che l’Agenzia delle entrate, con il Provvedimento del 29 luglio 2011, ha definito le modalità operative per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n.238 cit. per il rientro in Italia dei ricercatori che si trovano all'estero.
June 5, 2012 from 9am to 5:30pm – Sede Gruppo 24 ore
June 6, 2012 from 6pm to 8pm – Sofa Lounge
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