Il Ministero dell’economia e delle finanze ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla nuova disciplina dell’Imposta Municipale Propria (“IMU”) introdotta dall’art.13 del dl 6 dicembre 2011, n.201.
Le principali novità introdotte dalla disciplina IMU:
Con specifico riferimento ai cittadini residenti all’estero ai fini dell’IMU, l’art. 13, comma 10 del dl 6 dicembre 2011, n.201 stabilisce che i Comuni possono considerare le unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero e non locate a terzi come direttamente adibite ad abitazione principale. Se il Comune dispone in tal senso, alle redette unità immobiliari si applicano quindi le eventuali riduzioni di aliquota e altre agevolazioni previste per l’abitazione principale. Affinché operi l’assimilazione all’abitazione principale, resta fermo che l’immobile non deve essere locato a terzi.
Rispetto all’IMU, i cittadini italiani residenti all’estero non potranno più avvalersi della possibilità di versare il tributo in un’unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del saldo, con applicazione degli interessi in misura pari al 3%.
I cittadini italiani che risiedono all’estero dovranno versare l’IMU secondo le modalità ordinarie (e quindi, a regime, dal 2013, in due rate, in scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre dell’anno di riferimento). Per l’anno 2012, laddove il Comune abbia assimilato all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta in Italia da tali contribuenti, ai sensi dell’art.13 cit., dovrebbe essere possibile, a libera scelta di questi ultimi, versare la relativa imposta in tre rate (18 giugno 2012; 17 settembre 2012; 17 dicembre 2012), anziché in due (18 giugno 2012; 17 dicembre 2012).
Icittadini italiani residenti all’estero, tuttavia, possono versare l’IMU (come già a suo tempo l’ICI) cumulativamente, per tutti gli immobili posseduti in Italia, ancorché in Comuni diversi, senza quindi dar luogo a tanti versamenti quanti sono i Comuni nel cui territorio possiedono immobili rilevanti ai fini del tributo. Il pagamento dell’imposta dovuta (per tutti gli immobili posseduti in Italia) deve essere effettuato in euro. Resta ferma, inoltre, la possibilità di versare il tributo mediante vaglia postale internazionale ordinario, con vaglia postale internazione di versamento in c/c o con bonifico bancario.
Nel caso non sia possibile, dall’estero, provvedere al versamento mediante il modello F24, è possibile versare l’imposta con altre modalità. Per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente l’ente locale beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l’importo dovuto. Per la quota riservata allo Stato, invece, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.
Nella causale dei versamenti devono essere indicati:
Tags: estero, immobili, imposte, imu, municipale, propria, residenti

Flavio, do you know where someone can find this kind of info in English? I am sure there may be some Italian-Americans who own property in Italy who may not understand all the technical law jargon?
June 5, 2013 from 6pm to 8pm – TBC, San Francisco
June 15, 2013 from 6pm to 10pm – Fairmont Hotel
July 1, 2013 from 6pm to 8pm – TBD
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