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Il Ministero dell’economia e delle finanze ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla nuova disciplina dell’Imposta Municipale Propria (“IMU”) introdotta dall’art.13 del dl 6 dicembre 2011, n.201.

Le principali novità introdotte dalla disciplina IMU:

  • vengono meno le esenzioni previste dalla previgente disciplina ICI di cui al dlgs 30 dicembre 1992, n.504 (di seguito, il “Decreto ICI”) sia per le abitazioni principali sia per le abitazioni assimilate alla abitazioni principali;
  • il presupposto impositivo dell’IMU è costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi comprese l’abitazione principale e le relative pertinenze della stessa. Sono, dunque, ricompresi anche i terreni incolti;
  • sono soggetti passivi d’imposta il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  • per il solo anno 2012 l’IMU sull’abitazione principale e sulle sue pertinenze si potrà pagare in due rate del 50 per cento l’una oppure in 3 rate pari al 33,33 per cento dell’imposta complessiva;
  • la base imponibile degli immobili, per la determinazione dell’IMU, viene calcolata, come per la previgente Ici, ma utilizzando nuovi coefficienti moltiplicatori definiti per ogni categoria catastale;
  • per i coniugi separati o divorziati, a differenza di quanto previsto per la previgente ICI, l’imposta graverà sul coniuge assegnatario della ex casa coniugale;
  • i fabbricati rurali, dal 1 gennaio 2012, sono assoggettati all’IMU. I fabbricati rurali non accatastati devono essere obbligatoriamente iscritti nel catasto urbano entro il 30 novembre 2012;

     

  • i terreni incolti, a differenza della previgente disciplina ICI, sono soggetti all’IMU;
  • il pagamento dell’acconto dell’imposta, per la rata di giugno (ed eventualmente per quella di settembre) dovrà essere eseguito esclusivamente tramite modello F24.

 

Con specifico riferimento ai cittadini residenti all’estero ai fini dell’IMU, l’art. 13, comma 10 del dl  6 dicembre 2011, n.201 stabilisce che i Comuni possono considerare le unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero e non locate a terzi come direttamente adibite ad abitazione principale. Se il Comune dispone in tal senso, alle redette unità immobiliari si applicano quindi le eventuali riduzioni di aliquota e altre agevolazioni previste per l’abitazione principale. Affinché operi l’assimilazione all’abitazione principale, resta fermo che l’immobile non deve essere locato a terzi.

 

Rispetto all’IMU, i cittadini italiani residenti all’estero non potranno più avvalersi della possibilità di versare il tributo in un’unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del saldo, con applicazione degli interessi in misura pari al 3%.

 

I cittadini italiani che risiedono all’estero dovranno versare l’IMU secondo le modalità ordinarie (e quindi, a regime, dal 2013, in due rate, in scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre dell’anno di riferimento). Per l’anno 2012, laddove il Comune abbia assimilato all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta in Italia da tali contribuenti, ai sensi dell’art.13 cit., dovrebbe essere possibile, a libera scelta di questi ultimi, versare la relativa imposta in tre rate (18 giugno 2012; 17 settembre 2012; 17 dicembre 2012), anziché in due (18 giugno 2012; 17 dicembre 2012).

 

Icittadini italiani residenti all’estero, tuttavia, possono versare l’IMU (come già a suo tempo l’ICI) cumulativamente, per tutti gli immobili posseduti in Italia, ancorché in Comuni diversi, senza quindi dar luogo a tanti versamenti quanti sono i Comuni nel cui territorio possiedono immobili rilevanti ai fini del tributo. Il pagamento dell’imposta dovuta (per tutti gli immobili posseduti in Italia) deve essere effettuato in euro. Resta ferma, inoltre, la possibilità di versare il tributo mediante vaglia postale internazionale ordinario, con vaglia postale internazione di versamento in c/c o con bonifico bancario.

 

Nel caso non sia possibile, dall’estero, provvedere al versamento mediante il modello F24, è possibile versare l’imposta con altre modalità. Per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente l’ente locale beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l’importo dovuto. Per la quota riservata allo Stato, invece, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

 

Nella causale dei versamenti devono essere indicati:

  •  il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice d’identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  • la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella ris. Agenzia delle Entrate n. 35 del 12 aprile 2012;
  • l’annualità di riferimento;
  • l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate. Se il contribuente, per l’abitazione principale, sceglie di pagare l’IMU in tre rate deve indicare se si tratta di “Prima rata”, “Seconda rata” o “Saldo”.

 

Tags: estero, immobili, imposte, imu, municipale, propria, residenti

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Flavio, do you know where someone can find this kind of info in English? I am sure there may be some Italian-Americans who own property in Italy who may not understand all the technical law jargon? 

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